Art. 23
L'allegato VII del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' modificato come segue:
- a)al punto A), numero 3, il quarto paragrafo, e' sostituito dal seguente: "La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.";
- b)al punto B), numero 6, le parole: "L'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo" sono sostituite dalle seguenti: "La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale";
- c)al punto C), il numero 2, e' sostituito dal seguente: "2. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una per le piante da seme.";
- d)al punto E), numero 5, le parole: "Il rispetto delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminato all'atto di ispezioni ufficiali in campo" sono sostituite dalle seguenti: "La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.".
Testo vigente dal 9 agosto 2001
