Art. 2
L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' cosi' sostituito dal seguente: "Art. 25 - 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:
- A)Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:
- a)che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta' e dello stato sanitario;
- b)che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
- c)che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme di base;
- d)che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
- B)Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:
- a)che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purche' i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
- b)che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
- c)che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberi-seme certificati;
- d)che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). 2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:
- a)deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;
- b)le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti;
- c)le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme".
Testo vigente dal 15 ottobre 1994
