L'art. 21, punto IV, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' cosi' modificato dal seguente: "IV) Tuberi-seme di patate:

  • A)Tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E.
  • B)Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 25 novembre 1971, n. 1096, reca: "Disciplina dell'attivita' sementiera". - La legge 20 aprile 1976, n. 195 (Sementi per le colture erbacee, ortive-materiali di moltiplicazione da fiore e da orto), reca modifiche ed integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096. - Il D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, reca: "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi". - Il D.P.R. 1 ottobre 1981, n. 809, ed il D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27, recano: "Modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi". - Il D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308, reca: "Modificazioni agli allegati VI e VII al regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
  • a)l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
  • b)l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  • c)le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  • d)l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 15 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-08-08;576~art1 · fonte del testo