Art. 5 — Modifiche all'art. 120

L'art. 120, comma 1, e' sostituito dal seguente: "La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.". L'art. 120, comma 2, e' sostituito dal seguente: "A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.". L'art. 120, comma 3, e' sostituito dal seguente: "Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.".

Testo vigente dal 13 ottobre 1994

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 401/2006

    Questione inammissibile
    1 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – che prevede la revoca automatica della patente di guida nei confronti dei soggetti già sottoposti a misure di sicurezza personali –, nel testo risultante dalla «delegificazione» operata dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione. Difatti, la disposizione denunciata ha per oggetto una norma di natura regolamentare, il cui esame è precluso perché eccede i limiti della giurisdizione del giudice delle leggi, ristretta all’esame delle questioni riguardanti le leggi e gli atti aventi forza di legge. - Sui precedenti, evocati dal rimettente, riguardanti altri profili della stessa disposizione, v. sentenze n. 239/2003, n. 251/2001 e n. 427/2000. - Sulla preclusione per il giudice delle leggi ad esaminare disposizioni di natura regolamentare, v. citata ordinanza n. 66/2004. - V., altresì, ordinanza n. 230/1999.

    Art. 120 c.d.s. · Art. 5 Regolamento · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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  • Ordinanza n. 230/1999

    Altra decisione
    11 giugno 1999

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 120 c.d.s. · Art. 5 Regolamento · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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  • Sentenza n. 354/1998

    Illegittimità dichiarata
    21 ottobre 1998

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.P.R. n. 575 del 1994 in seguito alla "delegificazione" prevista dall'art. 2, comma 7, l. 24 dicembre 1993, n. 537, sollevata con riferimento agli artt. 3, 4 e 76 Cost., in quanto l'unica disposizione di cui il giudice rimettente deve fare applicazione è, 'ratione temporis', l'art. 120 del codice della strada nella sua versione anteriore alla legge di "delegificazione" (cfr. massima A). - S. n. 23/1989. red.: S. Di Palma

    Art. 120 c.d.s. · Art. 130 c.d.s. · Art. 5 Regolamento · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575~art5 · fonte del testo