Art. 13 — Modifiche all'art. 219

L'art. 219, comma 1, e' sostituito dal seguente: "Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.". L'art. 219, comma 2, e' sostituito dal seguente: "L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne da', entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalita' di cui all'art. 129, comma 3.".

Testo vigente dal 13 ottobre 1994

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575~art13 · fonte del testo