Art. 11 — Modifiche all'art. 130
L'art. 130, comma 1, e' sostituito dal seguente: "La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:
- a)quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- b)quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
- c)quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.".
Testo vigente dal 13 ottobre 1994
