Art. 11 — Modifiche all'art. 130

L'art. 130, comma 1, e' sostituito dal seguente: "La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C:

  • a)quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
  • b)quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
  • c)quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.".

Testo vigente dal 13 ottobre 1994

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575~art11 · fonte del testo