Art. 9 — Modifiche all'art. 128

L'art. 128, comma 1, e' sostituito dal seguente: "Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.".

Testo vigente dal 13 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575~art9 · fonte del testo