Art. 4 — Modifiche all'art. 119

L'art. 119, comma 6, e' sostituito dal seguente: "Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".

Testo vigente dal 13 ottobre 1994

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-19;575~art4 · fonte del testo