Art. 9 — Limite massimo di età
1. Le attivita' professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. 2. Il limite di cui al comma 1 e ridotto al compimento del sessantesimo anno di eta' per:
- a)((piloti impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea quando l'attivita' venga svolta con un solo pilota a bordo. I suddetti servizi di trasporto aereo sono consentiti sino al sessantacinquesimo anno di eta' con gli aeromobili per i quali sia prescritto l'impiego di piu' di un pilota purche' almeno uno dei piloti abbia un'eta' inferiore ai sessanta anni;
- b)piloti istruttori, limitatamente all'attivita' di istruzione di volo acrobatico;))
- c)piloti collaudatori di produzione e sperimentatori;
- d)istruttori di paracadutismo.
Testo vigente dal 24 maggio 1992
