Art. 55 — Licenza di navigatore
1. La licenza di navigatore, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a:
- a)svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di navigatore su aeromobili impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea. 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di navigatore occorre:
- a)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39));
- b)avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
Testo vigente dal 10 aprile 2002
