Art. 2 — Licenze e Attestati
1. Le attivita' di volo e quelle connesse direttamente al volo sono subordinate al possesso delle seguenti licenze:
- a)per l'esercizio dell'attivita' di pilota:
- 1)Licenza di pilota privato di velivolo;
- 2)Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo;
- 3)Licenza di pilota commerciale di velivolo;
- 4)Licenza di pilota di linea di velivolo;
- 5)Licenza di pilota privato di elicottero;
- 6)Licenza di pilota commerciale di elicottero;
- 7)Licenza di pilota di linea di elicottero;
- 8)Licenza di pilota di autogiro;
- 9)Licenza di pilota di aliante;
- 10)Licenza di pilota di pallone libero;
- 11)Licenza di pilota di dirigibile.
- b)per l'esercizio di attivita' diverse da quelle di pilota:
- 1)Licenza di navigatore;
- 2)Licenza di tecnico di volo;
- 3)Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione;
- 4)Licenza di tenico di volo per i collaudi di sperimentazione;
- c)per l'esercizio dell'attivita' di paracadutista:
- 1)Licenza di paracadutista;
- d)per l'esercizio di attivita' inerenti ai servizi a terra:
- 1)Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica. 2. E' richiesto un apposito attestato per:
- a)effettuare voli da solo pilota in qualita' di allievo pilota;
- b)svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili. 3. Qualora vengano richieste licenze, relative all'esercizio dell'attivita' di pilota, per piu' di una categoria di aeromobili, si possono rilasciare distinte licenze o una sola licenza. Nella singola licenza sono indicate le abilitazioni conseguite per le varie categorie di aeromobili, quali risultano dal successivo articolo 4, comma 2. 4. Non e' consentito includere in una licenza, rilasciata specificatamente per una singola categoria, altre categorie di aeromobili con l'indicazione delle relative attivita' autorizzate. 5. Le attivita' consentite dalla licenza di pilota di autogiro sono fissate con decreto del Ministro dei Trasporti:
Testo vigente dal 20 gennaio 1989
