Art. 8 — Limite minimo di età
1. Il rilascio degli attestati, delle licenze e delle abilitazioni e' subordinato al compimento delle eta' sottoindicate:
- a)sedici anni, per l'attestato di allievo pilota, per la licenza di pilota di aliante, di pallone libero, di paracadutista e per l'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili;
- b)ventuno anni, per la licenza di pilota di linea, nonche' per le abilitazioni a svolgere le mansioni di istruttore di volo, di paracadutismo e di pilota collaudatore;
- c)diciassette anni, per l'attestato a svolgere il servizio di pronto soccorso ed emergenza e per tutte le altre licenze ed abilitazioni.
Testo vigente dal 20 gennaio 1989
