1. Il rilascio degli attestati, delle licenze e delle abilitazioni e' subordinato al compimento delle eta' sottoindicate:

  • a)sedici anni, per l'attestato di allievo pilota, per la licenza di pilota di aliante, di pallone libero, di paracadutista e per l'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili;
  • b)ventuno anni, per la licenza di pilota di linea, nonche' per le abilitazioni a svolgere le mansioni di istruttore di volo, di paracadutismo e di pilota collaudatore;
  • c)diciassette anni, per l'attestato a svolgere il servizio di pronto soccorso ed emergenza e per tutte le altre licenze ed abilitazioni.

Testo vigente dal 20 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566~art8 · fonte del testo