(Libretto personale di volo e libretto di attestazione dell'istruzione) 1. Il Ministero dei Trasporti rilascia ai titolari di licenze aeronautiche, che svolgono attivita' di volo, il libretto personale di volo sul quale vengono annotati, a cura degli interessati, i voli effettuati. 2. A richiesta degli interessati l'attivita' di volo e' convalidata, con visto nell'apposito spazio previsto nel libretto personale di volo, dall'Ufficio Controllo del Traffico dell'aeroporto su cui e' stato effettuato l'atterraggio, o dalla competente Direzione di Circoscrizione di Aeroporto, sulla base dei dati forniti dagli organi preposti all'assistenza al volo. 3. L'attivita' di volo puo' essere anche convalidata dalle Direzioni di Circoscrizione di Aeroporto sulla base dei dati risultanti dal quaderno tecnico di bordo e dalla dichiarazione specifica resa dal pilota interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15. 4. L'attivita' di volo dei titolari di licenze aeronautiche professionali, impiegati dalle imprese di navigazione aerea che effettuino i servizi di trasporto di linea, non di linea e di lavoro aereo, o dalle imprese di costruzioni aeronautiche, puo' essere convalidata sulla base della documentazione, fornita dalle imprese medesime, purche' nel computo e nell'attribuzione del tempo di volo siano osservate le disposizioni del presente Regolamento. 5. L'attivita' degli ispettori di volo ministeriali e' convalidata dal competente Ufficio centrale delle licenze ed abilitazioni aeronautiche, sulla base dei dati risultanti dal libretto di volo dell'interessato, confermati dal Capo del Servizio che ne ha disposto l'impiego. 6. La scuola di pilotaggio e di paracadutismo, il centro operativo o d'addestramento, rilascia agli allievi il libretto di attestazione dell'istruzione, sul quale viene annotata, sotto la responsabilita' del direttore della scuola, ovvero del centro, e del capo istruttore, che vi appongono entrambi il visto, l'attivita' d'addestramento svolta in conformita' ai programmi ministeriali. 7. L'attivita' di addestramento in volo e l'annotazione degli esiti finali dei corsi e dei seminari di volo viene trascritta, a cura dell'interessato, sul libretto personale di volo ed e' convalidata dalla Direzione di Circoscrizione di Aeroporto competente, sulla base dei dati annotati sul predetto libretto di attestazione dell'istruzione, provvedendo ad acquisire agli atti gli estratti del libretto di attestazione dell'istruzione. 8. L'attivita' aeroscolastica degli istruttori di volo e dei piloti incaricati di attivita' d'istruzione e di controllo, puo' essere convalidata dalla Direzione di Circoscrizione di Aeroporto competente, anche sulla base della documentazione fornita dalle scuole di volo, dai centri operativi o d'addestramento presso cui i medesimi operano, con riferimento, ove ritenuto necessario, ai dati relativi alle ore di volo risultanti dal quaderno tecnico di bordo. 9. Alle imprese di navigazione aerea ed a quelle di costruzioni aeronautiche, alle scuole, ai centri operativi o d'addestramento, e fatto obbligo di conservare, per un periodo di cinque anni, la documentazione attinente all'attivita' di volo e d'addestramento per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dei Trasporti. 10. L'attivita' di volo non convalidata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche se annotata sul libretto di volo, non e' riconosciuta ai fini del conseguimento, mantenimento in corso di validita', rinnovo e reintegrazione delle licenze e delle abilitazioni. 11. Non e' prescritta convalida, ai sensi del presente articolo, per quella attivita' di volo per la quale l'Amministrazione provveda direttamente alla rivelazione elettronica dei dati.((La convalida non e', inoltre, prescritta per l'attivita' di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validita' e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attivita' ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o d'addestramento; tale attivita' e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione.)) 12. I modelli del libretto personale di volo, del libretto di attestazione dell'istruzione e del quaderno tecnico di bordo sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Testo vigente dal 24 maggio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 maggio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1989 al 24 maggio 1992. 95 parole aggiunte.

… attivita' di volo per la quale l'Amministrazione provveda direttamente alla rivelazione elettronica dei datiaggiunto: .La convalida non e', inoltre, prescritta per l'attivita' di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validita' e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attivita' ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o d'addestramento; tale attivita' e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione. 12. I modelli del libretto personale di volo, del libretto di attestazione dell'istruzione e del quaderno tecnico di bordo sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566~art42 · fonte del testo