Art. 43 — Libretto dei lanci
1. La scuola di paracadutismo rilasciata al titolare della licenza di paracadutista il libretto dei lanci sul quale, a cura del titolare e sotto il controllo dell'istruttore paracadutista ovvero del direttore della scuola, che vi appone il visto di convalida, devono essere annotati i lanci effettuati. 2. Il modello del libretto dei lanci e' stabilito dal Ministero dei Trasporti.
Testo vigente dal 20 gennaio 1989
