1. Il Ministero dei Trasporti rilascia, su richiesta motivata dell'interessato, duplicati delle licenze e degli attestati; l'istanza deve essere corredata della necessaria documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, anche della dichiarazione dell'avvenuta denuncia, rilasciata dalla autorita' di polizia. 2. I duplicati ed i nuovi libretti di attestazione dell'istruzione e dei lanci sono rilasciati dalle scuole di pilotaggio, dai centri operativi o d'addestramento e dalle scuole di paracadutismo. 3. Il Ministero dei Trasporti provvede inoltre a rilasciare, a domanda, i nuovi libretti personali di volo.

Testo vigente dal 20 gennaio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566~art25 · fonte del testo