Art. 25 — Duplicati
1. Il Ministero dei Trasporti rilascia, su richiesta motivata dell'interessato, duplicati delle licenze e degli attestati; l'istanza deve essere corredata della necessaria documentazione e, in caso di smarrimento o sottrazione, anche della dichiarazione dell'avvenuta denuncia, rilasciata dalla autorita' di polizia. 2. I duplicati ed i nuovi libretti di attestazione dell'istruzione e dei lanci sono rilasciati dalle scuole di pilotaggio, dai centri operativi o d'addestramento e dalle scuole di paracadutismo. 3. Il Ministero dei Trasporti provvede inoltre a rilasciare, a domanda, i nuovi libretti personali di volo.
Testo vigente dal 20 gennaio 1989
