1. Chiunque intenda conseguire, rinnovare o reintegrare licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche deve presentare domanda, secondo schemi prestabiliti e con l'osservanza delle leggi sul bollo, al Ministero dei Trasporti. 2. La domanda per il conseguimento dell'attestato di allievo pilota deve essere indirizzata al direttore della Direzione di Circoscrizione Aeroportuale (D.C.A.) ove ha sede la scuola di pilotaggio che ha provveduto all'addestramento. 3. Le domande per il conseguimento di licenze ed attestati devono essere corredate dai seguenti documenti:

  • a)certificato di nascita;
  • b)tre fotografie formato tessera, di cui una autenticata;
  • c)atto di assenso di chi esercita la patria potesta', se trattasi di minore;
  • d)estratto del libretto dell'attestazione d'istruzione con la dichiarazione, rilasciata da una scuola di pilotaggio, o da un centro operativo o d'addestramento, attestante che l'aspirante ha frequentato il corso d'istruzione previsto dai programmi ministeriali, ove richiesto, e che e' idoneo a sostenere gli esami;
  • e)copia autenticata del titolo di studio, quando previsto dal presente Regolamento. 4. I titolari di una licenza o attestato possono fare riferimento a certificati e documenti di cui l'Amministrazione sia gia' in possesso, purche' non scaduti di validita'. 5. Le domande per conseguire un'abilitazione aeronautica devono essere, di norma, corredate solamente dalla documentazione di cui al comma 3, lettera d).

Testo vigente dal 20 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566~art20 · fonte del testo