Art. 15 — Abrogazioni

Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)(Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti);
  • b)legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 (il comma 3-bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti), 3, 4, 5 e 13;
  • c)legge 29 dicembre 1993, n. 580: articolo 8, comma 4;
  • d)decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: articolo 3;
  • e)legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;
  • f)decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;
  • g)decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: articolo 1, lettere f) e g), articolo 2, comma 1, lettere b) e c), articolo 5, comma 2 e articolo 7, commi 3, 4 e 6;
  • h)legge 14 novembre 1941, n. 1442: articolo 6, comma 4.

Testo vigente dal 21 novembre 2000

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558~art15 · fonte del testo