Art. 2 — Abrogazioni
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
- b)regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585;
- c)regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
- d)decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
- e)legge 28 marzo 1968, n. 415;
- f)decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;
- g)articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388;
- h)decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri, cosi' come modificato dal decreto 23 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985.
Testo vigente dal 2 agosto 2001
