Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
  • b)regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585;
  • c)regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
  • d)decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
  • e)legge 28 marzo 1968, n. 415;
  • f)decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464;
  • g)articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, della legge 24 luglio 1978, n. 388;
  • h)decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 23 luglio 1980, recante esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico per l'alcole etilico denaturato con il denaturante generale dello Stato detenuto in confezioni fino a due litri, cosi' come modificato dal decreto 23 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1984 e dal decreto 2 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 agosto 1985.

Testo vigente dal 2 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-18;310~art2 · fonte del testo