Art. 3 — Presentazione della domanda

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, e' considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne da' comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.

Testo vigente dal 21 novembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558~art3 · fonte del testo