Art. 8 — Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia

Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i casi e le relative modalita' di sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresi' stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, e' autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione delle imprese di pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e' effettuato, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato e, per le altre imprese, dal responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o cancellazione e' adottato dal responsabile del procedimento, previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato all'impresa a cura del responsabile del procedimento, puo' essere esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, entro sessanta giorni dalla data della notifica. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle imprese di pulizia adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato, puo' essere esperito ricorso alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data della notifica. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, provvedono all'accertamento delle eventuali violazioni nonche' alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.

Testo vigente dal 21 novembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-14;558~art8 · fonte del testo