Art. 11 — Abrogazioni
Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a)articolo 12 del codice civile;
- b)articolo 16, terzo comma, del codice civile;
- c)articolo 27, terzo comma, del codice civile;
- d)articoli 33 e 34, del codice civile;
- e)articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione del codice";
- f)articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Testo vigente dal 7 dicembre 2000
