Art. 11 — Abrogazioni

Al sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)articolo 12 del codice civile;
  • b)articolo 16, terzo comma, del codice civile;
  • c)articolo 27, terzo comma, del codice civile;
  • d)articoli 33 e 34, del codice civile;
  • e)articolo 35, limitatamente alle parole: "dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione del codice";
  • f)articoli 1, 2, 4, 10, 20, secondo comma, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Testo vigente dal 7 dicembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-02-10;361~art11 · fonte del testo