Art. 7 — Gestione e custodia dell'armamento
L'armamento e' gestito dagli uffici consegnatari. L'armamento di reparto e' custodito e mantenuto in efficienza in una o piu' armerie in relazione alle esigenze. Le armerie devono essere costituite ed organizzate in locali che offrano le indispensabili garanzie di sicurezza, che siano muniti di sistemi di allarme che consentano il controllo degli accessi, che siano strutturati con porte provviste di idonee serrature e che dispongano di vani luce blindati o protetti da inferriate o grate. Per la custodia, la conservazione e la manutenzione dell'armamento, ivi compresi gli esplosivi e gli artifici, si applicano, in quanto compatibili, le direttive e le istruzioni del Ministero della difesa in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, degli esplosivi, delle mine e dei materiali di trasmissioni.
Testo vigente dal 27 gennaio 1993
