Art. 6 — Doveri dell'assegnatario
L'assegnatario deve:
- a)custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;
- b)applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- c)mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'Amministrazione. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato all'armeria dell'ufficio, reparto o istituto di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze del servizio.
Testo vigente dal 11 novembre 1991
