L'assegnatario deve:

  • a)custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;
  • b)applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
  • c)mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'Amministrazione. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonche' in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato all'armeria dell'ufficio, reparto o istituto di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze del servizio.

Testo vigente dal 11 novembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-10-05;359~art6 · fonte del testo