Art. 7 — Gestione e custodia dell'armamento

L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, e' gestito dall'ufficio del consegnatario presso le scuole, uffici e strutture che ne curano la custodia in una o piu' armerie, in relazione alle rispettive esigenze. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, con porte e vani luce blindati e/o dotate di inferriate e grate; devono altresi' disporre di idonee serrature e di congegni di allarme. Presso gli uffici e strutture sprovvisti di armerie il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabile all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e in ambienti adeguati.

Testo vigente dal 28 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210~art7 · fonte del testo