Art. 7 — Gestione e custodia dell'armamento
L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, e' gestito dall'ufficio consegnatario di livello provinciale che ne cura la custodia in un'armeria di reparto o in una o piu' armerie sussidiarie, in relazione alle esigenze operative. Analogamente devono provvedere gli istituti di istruzione ed i reparti mobili. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati o dotati di inferriate e grate; devono altresi' disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme. Presso gli altri uffici o comandi della Polizia di Stato il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabili all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e ambienti adeguati.
Testo vigente dal 11 novembre 1991
