Art. 4 — Armamento di reparto
L'armamento di reparto e' costituito dalle armi necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonche' per l'addestramento, le esercitazioni o i servizi di rappresentanza e d'onore. Le armi di reparto sono custodite nelle armerie.
Testo vigente dal 27 gennaio 1993
