L'assegnatario deve:

  • a)custodire responsabilmente l'arma e curarne costantemente e scrupolosamente la manutenzione;
  • b)applicare sempre e dovunque le norme e le precauzioni di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
  • c)mantenere l'addestramento ricevuto, mediante l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal fine organizzate dall'Amministrazione penitenziaria. L'armamento individuale deve essere immediatamente riconsegnato all'ufficio di appartenenza all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio, nonche' in ogni altro caso in cui l'Amministrazione penitenziaria disponga al riguardo con provvedimento motivato. L'armamento di reparto deve essere immediatamente depositato nell'armeria al termine del turno di servizio o delle esigenze.

Testo vigente dal 27 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551~art6 · fonte del testo