Art. 18 — Responsabilità

Le operazioni di riscossione e pagamento sono giustificate da ordini scritti firmati dal titolare dell'ufficio. L'agente di cassa risponde della regolarita' delle riscossioni, dei pagamenti e delle relative scritture, fermo restando la responsabilita' di cui all'articolo 14, comma 3.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art18 · fonte del testo