Art. 18 — Responsabilità
Le operazioni di riscossione e pagamento sono giustificate da ordini scritti firmati dal titolare dell'ufficio. L'agente di cassa risponde della regolarita' delle riscossioni, dei pagamenti e delle relative scritture, fermo restando la responsabilita' di cui all'articolo 14, comma 3.
Testo vigente dal 28 marzo 2000
