Art. 14 — Custodia dei fondi

Presso ciascuna sede cui e' preposto un funzionario delegato puo' essere istituito il servizio di cassa. Per la custodia dei fondi e dei valori viene utilizzata una cassaforte a uno o piu' congegni di chiusura, le cui chiavi con i relativi duplicati, sono custodite separatamente dal titolare dell'ufficio e da un agente appositamente incaricato. I consegnatari delle chiavi sono responsabili della relativa custodia.

Testo vigente dal 28 marzo 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550~art14 · fonte del testo