Art. 14 — Custodia dei fondi
Presso ciascuna sede cui e' preposto un funzionario delegato puo' essere istituito il servizio di cassa. Per la custodia dei fondi e dei valori viene utilizzata una cassaforte a uno o piu' congegni di chiusura, le cui chiavi con i relativi duplicati, sono custodite separatamente dal titolare dell'ufficio e da un agente appositamente incaricato. I consegnatari delle chiavi sono responsabili della relativa custodia.
Testo vigente dal 28 marzo 2000
