Art. 30 — Economo-cassiere

L'economocassiere e' responsabile delle operazioni di cassa e accerta la regolarita' formale delle relative determinazioni di pagamento; e' altresi' responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli. L'economocassiere tiene:

  • a)un registro di cassa per le operazioni di entrata e di uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di cassa iniziale, i pagamenti effettuati nella giornata e il fondo di cassa esistente alla chiusura della cassa;
  • b)un registro dei valori e dei titoli in deposito. Il denaro e i valori sono custoditi in cassaforte. Non possono essere depositati in cassaforte denaro, titoli ed oggetti di valore che non siano di pertinenza degli uffici.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art30 · fonte del testo