Art. 16
Attivita' di verifica e ispezione Le autorita' competenti dispongono verifiche e ispezioni sulla base degli atti di programmazione dalle medesime adottati, nonche' in caso di esigenze derivanti da:
- a)notifiche di incidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge;
- b)rilevati inadempimenti rispetto agli obblighi imposti dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi;
- c)segnalazioni provenienti da altre Autorita' Pubbliche. Le ispezioni sono svolte anche successivamente alle verifiche qualora si ritenga necessario riscontrare le evidenze acquisite, oppure qualora le predette verifiche presentino elementi tali da richiedere un approfondimento. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 15, comma 3, comunica ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inclusi nel perimetro, l'avvio del procedimento di verifica o di ispezione con le modalita' di cui all'articolo 8 della predetta legge, richiedendo le informazioni e la documentazione necessaria al fine dell'espletamento delle relative attivita'. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al comma 3 nominano un incaricato in possesso di professionalita' e di competenze nella materia della sicurezza cibernetica, quale unico referente per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, comunicandone il nominativo al responsabile del procedimento. Il procedimento di verifica si conclude entro il termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3. Il procedimento di ispezione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3. All'esito dell'attivita' di cui al comma 1, le autorita' competenti possono formulare specifiche prescrizioni a cui i soggetti inclusi nel perimetro devono attenersi. Il rispetto delle prescrizioni puo' essere oggetto di attivita' di verifica e ispezione.
Testo vigente dal 23 aprile 2021
