Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)decreto-legge: il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
  • b)perimetro: il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge;
  • c)DPCM: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante il regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;
  • d)soggetti inclusi nel perimetro: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge individuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 del DPCM;
  • e)compromissione: la perdita di sicurezza o di efficacia dello svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale, connessa al malfunzionamento, all'interruzione, anche parziali, ovvero all'utilizzo improprio di reti, sistemi informativi e servizi informatici;
  • f)incidente: ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici;
  • g)analisi del rischio: un processo che consente di identificare i fattori di rischio di un incidente, valutandone la probabilita' e l'impatto potenziale sulla continuita', sulla sicurezza o sulla efficacia della funzione essenziale o del servizio essenziale, e conseguentemente di trattare tale rischio individuando ed implementando idonee misure di sicurezza;
  • h)rete, sistema informativo:
  • 1)una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
  • 2)qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;
  • 3)i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2);
  • i)servizio informatico: un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud computing di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
  • l)categorie: tipologie di beni, sistemi o servizi ICT destinati ad essere impiegati sui beni ICT di cui all'elenco dell'articolo 7 del DPCM, individuate sulla base di criteri tecnici, la cui acquisizione e' subordinata alla valutazione del CVCN;
  • m)oggetto della fornitura: bene, sistema o servizio ICT, appartenente alle categorie, che il soggetto incluso nel perimetro intende acquisire;
  • n)CVCN: il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
  • o)CV: i centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
  • p)LAP: laboratorio accreditato di prova, indipendente dai soggetti inclusi nel perimetro e dai fornitori, che ha ottenuto l'accreditamento dal CVCN ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge;
  • q)oggetto della valutazione: l'oggetto della fornitura di beni, sistemi o servizi ICT, sottoposto al procedimento di valutazione da parte del CVCN o dei CV;
  • r)centrali di committenza: Consip S.p.A. e i soggetti aggregatori ai fini della realizzazione degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito individuato dall'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  • s)fornitore: persona fisica o giuridica che fornisce l'oggetto della fornitura di beni, sistemi o servizi ICT, destinato alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge;
  • t)evidenze: documenti, registrazioni, dati, constatazioni, dichiarazioni di fatti, reportistica, attivita', procedure, o altre informazioni utili ad attestare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
  • u)verifica: attivita' di analisi e controllo documentale delle evidenze al fine di accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
  • v)ispezione: attivita' di tipo ricognitivo e valutativo che si articola nell'analisi, rilevazione, acquisizione e verifica di conformita' di elementi di fatto e di diritto utili ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
  • z)autorita' competenti: le autorita' che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, dispongono ed effettuano verifiche e ispezioni;
  • aa)personale incaricato: il personale incaricato dalle Autorita' competenti dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni.

Testo vigente dal 23 aprile 2021

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54~art1 · fonte del testo