A conclusione dell'incarico e' redatta una dettagliata relazione sull'ispezione eseguita, nella quale sono segnalate le eventuali carenze di legittimita' e di efficienza che siano state accertate e formulate proposte sui conseguenti provvedimenti da adottare. Qualora nel corso dell'ispezione siano accertati fatti o atti che diano luogo a responsabilita' per danni derivanti all'amministrazione per violazione di obblighi di servizio ovvero responsabilita' a carattere civile, penale o amministrativo, l'ispettore predispone denuncia da inoltrare alle competenti autorita', informandone il Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'ispettore e' solidalmente responsabile con l'autore del fatto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei danni derivanti da eventuali irregolarita' non rilevate per dolo o colpa grave in sede di ispezione compiuta dal medesimo.

Testo vigente dal 5 marzo 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;51~art6 · fonte del testo