Art. 17
Attivita' di verifica Le verifiche sono effettuate mediante analisi e controllo documentale delle evidenze e di ogni altro elemento di fatto e di diritto, al fine di accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi. Il procedimento di cui al comma 1 e' avviato secondo le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al medesimo articolo 16, comma 3, rendono disponibile la documentazione richiesta ai fini delle attivita' di verifica di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge, durante l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, qualora le evidenze risultino incomplete o incongruenti, puo' richiedere chiarimenti e integrazioni che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, secondo le modalita' indicate dal richiedente. Dell'attivita' svolta nel corso delle verifiche e' redatto apposito verbale che il personale incaricato trasmette al responsabile del procedimento. Qualora nel corso della verifica vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne da' conto nel verbale e l'autorita' competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.
Testo vigente dal 23 aprile 2021
