Art. 2 — Oggetto

Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettere a), b) e c), del decreto-legge, definisce:

  • a)le procedure, le modalita' ed i termini da seguire ai fini delle valutazioni da parte del CVCN e dei CV, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'acquisizione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, di oggetti di fornitura rientranti nelle categorie individuate sulla base dei criteri di cui alla lettera b) del presente comma, fatti salvi i casi di deroga di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
  • b)i criteri di natura tecnica per l'individuazione delle categorie a cui si applica la procedura di valutazione di cui alla lettera a);
  • c)le procedure, le modalita' ed i termini con cui le Autorita' competenti effettuano le attivita' di verifica e ispezione ai fini dell'accertamento del rispetto degli obblighi stabiliti nel decreto-legge e nei decreti attuativi.

Testo vigente dal 23 aprile 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-02-05;54~art2 · fonte del testo