Art. 10 — Casi di deroga
Nel rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto le Autorita' di pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui agli articoli 1, 13, 14, 15 e 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge, ai fini della deroga alla comunicazione di cui all'articolo 3, e' considerato indispensabile procedere in sede estera, salvo motivate esigenze connesse a specifici impieghi, per le forniture dei seguenti beni, sistemi e servizi ICT, se acquisite e utilizzate nel Paese in cui i soggetti del perimetro operano, tramite uffici, sedi o filiali all'estero:
- a)realizzazione e aggiornamento di reti informatiche e di telecomunicazioni;
- b)servizi di connettivita';
- c)servizi di gestione, assistenza e manutenzione di apparati e sistemi informatici, di rete e di telecomunicazione, erogati in presenza presso la sede estera. L'elenco e la documentazione relativa agli affidamenti effettuati ai sensi del comma 2 sono resi disponibili per le verifiche e le ispezioni di cui al capo IV del presente decreto. Nei casi di cui al presente articolo e' comunque garantito l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi alle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge.
Testo vigente dal 23 aprile 2021
