Art. 9 — Mutuo riconoscimento
Le disposizioni del presente regolamento, nonche' quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dell'Unione europea ed a quello originario dei Paesi contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
