Art. 9 — Mutuo riconoscimento

Le disposizioni del presente regolamento, nonche' quelle previste dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, non si applicano al pane legalmente prodotto o commercializzato negli Stati membri dell'Unione europea ed a quello originario dei Paesi contraenti dell'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotto e posto in vendita sul territorio nazionale.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;502~art9 · fonte del testo