Art. 4 — Mutuo riconoscimento

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla birra legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e originaria di tali Paesi.

Testo vigente dal 10 agosto 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-30;272~art4 · fonte del testo