Art. 1 — Pane parzialmente cotto
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti:
- a)"ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato;
- b)"ottenuto da pane parzialmente cotto" in caso di provenienza da prodotto non surgelato ne' congelato. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienicosanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma l deve figurare altresi' su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
