Art. 8 — L i e v i t o
Il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidita' non superiore al 75 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca. La crema di lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituita da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidita' non superiore all'80 per cento e con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
