Art. 10 — Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti disposizioni:
- a)gli articoli 18, comma primo, 19, 20, 22, 24, commi terzo e quarto, 25, comma secondo, 37 e 38 della legge 4 luglio 1967, n. 580;
- b)l'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562;
- c)l'articolo 124 del regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
