Art. 21 — Bollettino e quesiti
Il Garante promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati, previa omissione, anche a richiesta dell'interessato, delle relative generalita', i provvedimenti piu' significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicita', e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti; Il Bollettino puo' essere edito anche attraverso strumenti telematici. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'articolo 40 della legge, in particolare mediante il Bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
