Art. 21 — Bollettino e quesiti

Il Garante promuove la pubblicazione di un Bollettino nel quale sono riportati, previa omissione, anche a richiesta dell'interessato, delle relative generalita', i provvedimenti piu' significativi, gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicita', e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti; Il Bollettino puo' essere edito anche attraverso strumenti telematici. Il Garante cura la catalogazione dei provvedimenti di cui all'articolo 40 della legge, in particolare mediante il Bollettino, e ne agevola la consultazione anche da parte degli uffici giudiziari.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art21 · fonte del testo