Art. 7 — Il segretario generale
All'Ufficio e' preposto il segretario generale che e' nominato per un quadriennio. La nomina puo' essere rinnovata alla scadenza. Il segretario generale sovrintende al funzionamento delle strutture e vigila affinche' l'attivita' dell'Ufficio sia svolta secondo gli obiettivi, i programmi, le priorita' e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione definiti dal Garante. A tal fine:
- a)verifica la completezza della documentazione predisposta per le riunioni del Garante e formula le osservazioni dell'Ufficio;
- b)cura l'esecuzione delle deliberazioni del Garante;
- c)coordina l'attivita' dei responsabili delle strutture e puo' sostituirsi ad essi in caso di inottemperanza alle direttive impartite; vigila sull'osservanza delle norme e delle disposizioni di servizio ad esso applicabili; promuove riunioni periodiche del personale, ai fini di una reciproca informativa circa il lavoro svolto;
- d)esercita, secondo i criteri e i limiti fissati nel presente regolamento, i poteri di spesa nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- e)coordina la partecipazione del personale dell'Ufficio a gruppi di lavoro e a comitati, adotta gli atti opportuni per assicurare che l'Ufficio operi, di regola, mediante strumenti informatici e telematici.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
