Art. 22 — Rappresentanza e difesa

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rappresentanza e la difesa in giudizio del Garante e' assunta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art22 · fonte del testo