Art. 10 — Custodia degli atti riservati

Con provvedimento del Garante e' istituita una segreteria di sicurezza presso la quale sono conservati gli atti e i documenti acquisiti ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, della legge. Alla segreteria e' preposto il segretario generale e un numero di addetti all'Ufficio non superiore a cinque unita', assegnati tenendo conto del profilo professionale e delle specifiche attitudini. L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge e' regolato dal Garante in conformita' ai criteri ossevati per le segreterie di sicurezza presso le amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art10 · fonte del testo