Art. 2 — G a r a n t e

1. Il Garante:

  • a)determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attivita';
  • b)nomina, su proposta del presidente, il segretario generale;
  • c)definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare da parte del segretario generale, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  • d)assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art2 · fonte del testo