Art. 2 — G a r a n t e
1. Il Garante:
- a)determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attivita';
- b)nomina, su proposta del presidente, il segretario generale;
- c)definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare da parte del segretario generale, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- d)assolve ad ogni altro compito previsto dalle leggi e dai regolamenti.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
