Art. 20 — Procedimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1999 al 1 gennaio 2004. 407 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fuori dei casi in cui e' dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso e' comunicato a cura dell'Ufficio al titolare e al responsabile, con l'avvertimento della facolta' di aderirvi spontaneamente entro tre giorni dalla sua comunicazione. In caso di adesione spontanea, e' dichiarato il non luogo a provvedere. Nel medesimo caso, se vi e' stata previa richiesta del ricorrente, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte, e' determinato in misura forfettaria. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonche' della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio, anche dal relatore o dal responsabile del procedimento o mediante videoconferenza. Il provvedimento che dispone una perizia ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed e' comunicato alle parti, le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia. Nel procedimento, il titolare e il responsabile possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia. Il provvedimento anche provvisorio o di rigetto adottato dal Garante e' comunicato alle parti entro tre giorni presso il domicilio eletto o, in mancanza, presso quello indicato nel ricorso o nelle memorie. Il provvedimento di cui all'articolo 29, comma 5, della legge puo' essere adottato anche prima della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Se vi e' l'assenso delle parti, il termine di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, della legge puo' essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori venti giorni. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento espresso che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico, anche in parte, del soccombente. I provvedimenti di accoglimento o di rigetto sono pubblicati ai sensi dell'articolo 21 previa omissione, anche a richiesta dell'interessato, delle relative generalita'. I medesimi provvedimenti possono essere comunicati alle parti anche mediante telefax. Qualora sorgano difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, della legge, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, ove necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art20 · fonte del testo
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