dall'incarico 1. L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista o per revoca della Azienda ai sensi dell'art. 5, da comunicare a mezzo di raccomandata A.R.. 2. La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta dello specialista, l'Azienda, valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:

  • a)cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;
  • b)sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 2;
  • c)condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
  • d)aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 26 in caso di malattia;
  • e)aver compiuto il 70 anno di eta';
  • f)incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla Azienda e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della Regione o di Regione limitrofa;
  • g)provvedimento adottato ai sensi dell'art. 14.

Testo vigente dal 25 settembre 1996

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;500~art6 · fonte del testo