Art. 2 — E c c e z i o n i
Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio e' conferito senza particolari accertamenti:
- a)agli ufficiali di coperta;
- b)ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualita' di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.
Testo vigente dal 14 settembre 1996
