Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio e' conferito senza particolari accertamenti:

  • a)agli ufficiali di coperta;
  • b)ai marittimi che per almeno trenta mesi siano stati imbarcati in qualita' di nostromo su navi destinate al trasporto passeggeri.

Testo vigente dal 14 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-29;474~art2 · fonte del testo