Art. 1 — R e q u i s i t i
Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti:
- a)essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
- b)avere assolto all'obbligo scolastico;
- c)avere compiuto diciotto anni di eta';
- d)avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici mesi risultante dall'estratto del "giornale nautico - parte II" appositamente compilato dal comandante della nave, nel quale venga espressamente dichiarato che il marittimo interessato ha preso parte in maniera attiva e proficua a tutte le esercitazioni di emergenza compiute a bordo, ovvero aver frequentato con esito positivo un corso di sopravvivenza e salvataggio, previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 in data 18 maggio 1987 ed avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a nove mesi;
- e)aver sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma indicato nell'allegato B che fa parte integrante del presente decreto.
Testo vigente dal 14 settembre 1996
